Stress da lavoro correlato – il tuo DVR regge un’ispezione INAIL nel 2026?”

Valutazione stress lavoro-correlato

Stress organizzativo

e benessere aziendale

La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è un obbligo di legge ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e deve essere integrata nel DVR.

MODI® supporta le aziende nella gestione completa del processo: dall’analisi degli indicatori oggettivi fino alla definizione delle misure correttive.
Art. 28 D.Lgs. 81/2008Complementare al DVRStrumenti INAILAzioni di miglioramento
 
Valutazione stress lavoro-correlato – MODI Network
 
Inquadramento normativo

Non un adempimento formale: uno strumento operativo

La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato rientra tra gli obblighi del Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e deve essere complementare al DVR. Non si tratta quindi di un’analisi teorica: l’azienda deve infatti esaminare in modo strutturato i fattori organizzativi, gestionali e relazionali che possono incidere sul benessere delle persone.

I benefici di una valutazione ben fatta

Se impostata correttamente, inoltre, la valutazione consente di intervenire sulle cause dei problemi prima che si manifestino in termini di assenteismo, turnover, infortuni oppure conflitti interni. Di conseguenza, produce benefici concreti sull’intera organizzazione.

D.Lgs. 81/2008Art. 28, comma 1 — obbligo per tutti i datori di lavoro

Se impostata correttamente, consente di:

  • Ridurre le criticità organizzative e i conflitti interni
  • Migliorare il clima aziendale e la coesione dei team
  • Prevenire situazioni di disagio e potenziale contenzioso
  • Aumentare produttività ed efficienza operativa
  • Aggiornare il DVR con evidenze concrete e azioni documentate
Il supporto MODI®Analisi preliminare, compilazione degli strumenti INAIL, interpretazione dei risultati e, infine, aggiornamento del DVR con indicazioni operative concrete.
Come operiamo

Il percorso di valutazione

1

Analisi preliminare degli indicatori

Prima di tutto, raccogliamo le informazioni organizzative e verifichiamo gli indicatori aziendali oggettivi: assenze, turnover, infortuni, ricorso alla cassa integrazione, gestione dei turni e procedimenti disciplinari.
2

Valutazione dei fattori di rischio

In seguito, esaminiamo in modo strutturato i fattori di contenuto (carichi, orari, autonomia) e di contesto (ruoli, comunicazione interna, cultura aziendale, rapporti interpersonali), utilizzando gli strumenti previsti dall’INAIL.
3

Piano di miglioramento e DVR

Infine, definiamo le misure correttive documentate e aggiorniamo il Documento di Valutazione dei Rischi. Monitoriamo inoltre nel tempo l’efficacia degli interventi adottati.
FAQ

Domande frequenti

Di seguito trovi le risposte alle domande più comuni sulla valutazione dello stress lavoro-correlato, sugli obblighi normativi e sul metodo di valutazione.
La valutazione dello stress lavoro-correlato è obbligatoria?
Sì. Il D.Lgs. 81/2008, all’art. 28 comma 1, impone infatti al Datore di Lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riconducibili allo stress lavoro-correlato. L’obbligo si applica quindi a tutte le aziende con almeno un lavoratore.
Rif.: art. 28 D.Lgs. 81/2008
Riguarda anche le piccole aziende?
Sì. Non esiste infatti alcuna soglia minima di lavoratori: la valutazione è dovuta da tutte le aziende, incluse quelle con un solo dipendente. Il legislatore, inoltre, non prevede esoneri dimensionali per questo specifico rischio.
Chi deve essere coinvolto nel processo valutativo?
Il processo deve coinvolgere le principali figure del sistema di prevenzione aziendale: in primo luogo il Datore di Lavoro (responsabile della valutazione) e l’RSPP, che coordina il processo tecnico; inoltre, il Medico Competente (ove nominato) e l’RLS o RLST. La partecipazione attiva di queste figure garantisce quindi una valutazione più efficace e rappresentativa.
Con quale frequenza va aggiornata la valutazione?
La valutazione deve essere sottoposta a revisione periodica, indicativamente con cadenza biennale o triennale. Va inoltre aggiornata in occasione di modifiche rilevanti dell’assetto organizzativo o dei processi di lavoro oppure in seguito a infortuni o a segnalazioni della sorveglianza sanitaria.
Cosa si valuta concretamente?
La valutazione si articola su due livelli. In primo luogo, i fattori di contenuto del lavoro: carichi e ritmi di lavoro, orari e turnazioni, grado di autonomia, varietà dei compiti e qualità dell’ambiente fisico. In secondo luogo, i fattori di contesto: ruolo nell’organizzazione, rapporti interpersonali, comunicazione interna, evoluzione della carriera e conciliazione vita-lavoro.
Cosa succede se la valutazione non viene effettuata?
L’omissione della valutazione nel DVR configura una violazione dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008. Le sanzioni previste comprendono infatti l’arresto da tre a sei mesi oppure l’ammenda, con possibile aggravante in caso di infortuni correlati.
Rif.: art. 28 e art. 55 D.Lgs. 81/2008

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