Rischio Violenza e Molestie (L. 198/25)

Rischi Psicosociali — Novità normativa 2025

Violenza e Molestie sul Lavoro

Con la Legge 29 dicembre 2025, n. 198 (conversione del D.L. 159/2025), la prevenzione delle condotte violente o moleste entra esplicitamente tra le misure generali di tutela dell’art. 15, comma 1, lett. z-bis del D.Lgs. 81/2008. La valutazione del relativo rischio diventa quindi un obbligo da integrare nel DVR. Per questo motivo MODI® supporta le aziende nell’adeguamento della documentazione e nell’implementazione delle misure organizzative richieste.

Legge 198/2025Art. 15, c. 1, lett. z-bisObbligo nel DVRRischi psicosociali
Infografica valutazione rischio violenza e molestie sul lavoro – MODI® Network
Inquadramento normativo

Un obbligo nuovo che ridefinisce i criteri di conformità del DVR

La valutazione non riguarda infatti solo i rapporti interni tra colleghi o tra lavoratori e superiori. Si estende anche alle dinamiche e alle minacce che possono verificarsi nel corso dell’attività lavorativa per effetto del contatto con soggetti esterni: clienti, utenti, fornitori. L’analisi, inoltre, deve includere i rischi legati alle differenze di genere.

Il quadro normativo di riferimento

La novità del 2025 si inserisce in un percorso già avviato: la Convenzione OIL n. 190/2019 sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro è stata infatti ratificata in Italia con la Legge 4/2021. La Legge 198/2025, di conseguenza, traduce questo principio in un obbligo prevenzionistico interno specifico, da gestire al pari degli altri rischi previsti dal D.Lgs. 81/2008. Trattandosi di un adempimento cogente, le organizzazioni che non hanno ancora provveduto all’aggiornamento del DVR si trovano quindi in una condizione di potenziale non conformità verificabile in sede ispettiva.

D.Lgs. 81/2008Art. 15, c. 1, lett. z-bis — Legge 198/2025 — Conv. OIL 190/2019 (L. 4/2021)

Gli adempimenti richiesti alle aziende:

  • Aggiornamento del DVRMappatura dei fattori di rischio organizzativi e dei potenziali eventi sentinella.
  • Misure di prevenzione concreteCodici etici o di comportamento aziendale e canali protetti per le segnalazioni.
  • Piani di formazione e sensibilizzazioneSupporto a tutte le risorse per riconoscere e gestire tempestivamente segnali di disagio o condotte inappropriate.
  • Verifica periodica dell’efficaciaAggiornamento delle misure in caso di cambiamenti organizzativi rilevanti.
Il supporto MODI®Mappatura dei rischi psicosociali specifici, aggiornamento del DVR, supporto nella predisposizione di codici di comportamento, canali di segnalazione e, infine, piani formativi.
Come operiamo

Il percorso di adeguamento con MODI®

1

Mappatura dei fattori di rischio

Prima di tutto, analizziamo il contesto organizzativo per identificare le situazioni di potenziale esposizione a violenza e molestie: rapporti interni, contatti con soggetti esterni, differenze di genere, eventi sentinella e fattori di vulnerabilità organizzativa.

2

Aggiornamento del DVR e misure preventive

Successivamente, integriamo la valutazione nella sezione rischi psicosociali del DVR. Supportiamo inoltre la redazione o la revisione del Codice Etico aziendale e l’attivazione di canali protetti per le segnalazioni, nel rispetto della normativa applicabile.

3

Formazione e sensibilizzazione

Infine, progettiamo e realizziamo piani formativi per aiutare dirigenti, responsabili e lavoratori a riconoscere condotte inappropriate, gestire i segnali di disagio e applicare correttamente le procedure interne adottate.

FAQ

Domande frequenti

Di seguito trovi le risposte alle domande più comuni sul nuovo obbligo di valutazione del rischio di violenza e molestie sul lavoro introdotto dalla Legge 198/2025.

La valutazione del rischio di violenza e molestie riguarda tutte le aziende?
Sì. L’obbligo si applica infatti a tutti i Datori di Lavoro, indipendentemente dal settore e dalle dimensioni aziendali. La valutazione, quindi, deve essere integrata nel DVR come componente specifica della sezione dedicata ai rischi psicosociali.
Rif. normativo: Art. 15, c. 1, lett. z-bis, D.Lgs. 81/2008 — Legge 198/2025
La valutazione riguarda solo i comportamenti tra colleghi?
No. L’analisi deve infatti coprire l’intero perimetro lavorativo: non solo i rapporti interni tra colleghi o tra lavoratori e superiori, ma anche le dinamiche e le minacce che possono derivare dal contatto con clienti, utenti, fornitori e altri soggetti esterni. Devono essere considerati, inoltre, anche i rischi connessi alle differenze di genere.
È sufficiente inserire una nota generica nel DVR?
No. La norma richiede infatti una valutazione specifica e documentata, non una dichiarazione generica. Occorre quindi effettuare una reale mappatura dei fattori di rischio organizzativi, individuare gli eventi sentinella e, infine, definire misure di prevenzione concrete, verificabili in sede ispettiva.
MODI® può supportare sia nell’aggiornamento del DVR sia nella formazione del personale?
Sì. MODI® assiste infatti le aziende nella mappatura dei rischi psicosociali specifici e nell’aggiornamento del DVR. Supporta inoltre la predisposizione di codici di comportamento e canali di segnalazione e, infine, la progettazione di piani formativi per dirigenti, responsabili e lavoratori.

Hai bisogno di supporto?

Parla con un Consulente MODI®

MODI® ti aiuta a individuare la soluzione più adatta alla tua organizzazione: sicurezza, privacy, formazione, compliance, sistemi ISO o Modello 231. Operiamo in Veneto e nel nord est, con sedi a Mestre e Spinea Venezia.

Numero Verde Gratuito

800 300333

WhatsApp

0415412700 modi@modiq.it

MODI® Network — Consulenza • Formazione • Sistemi | modinetwork.it