DVR – Documento di Valutazione dei Rischi e consulenza specifica sicurezza

Sicurezza sul lavoro · D.Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28

DVR Documento
di Valutazione dei Rischi

Il D.Lgs. 81/2008 impone a ogni datore di lavoro di valutare tutti i rischi presenti in azienda e di formalizzare l’esito nel DVR. Un documento corretto non è solo un obbligo: è infatti lo strumento operativo per ridurre i rischi, pianificare gli interventi e dimostrare la conformità in caso di controlli.

D.Lgs. 81/2008 artt. 17 e 28Tutte le aziende con lavoratoriRedazione e aggiornamentoSopralluogo tecnico incluso
 
DVR Documento di Valutazione dei Rischi – MODI Network consulenza sicurezza sul lavoro
 
Quadro normativo

Cosa prevede il D.Lgs. 81/2008

L’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 individua infatti la valutazione di tutti i rischi come obbligo non delegabile del Datore di Lavoro. L’art. 28, inoltre, definisce il contenuto minimo del DVR: criteri e metodologia adottati, misure di prevenzione e protezione già attuate, programma di miglioramento, ruoli e responsabilità, mansioni esposte a rischi specifici.

A chi si applica e chi lo firma

L’obbligo riguarda infatti tutte le aziende con almeno un lavoratore, indipendentemente dal settore o dal numero di addetti. Il DVR, di conseguenza, deve essere firmato dal Datore di Lavoro e mantenuto aggiornato nel tempo.

D.Lgs. 81/2008Art. 17 (obbligo non delegabile) · Art. 28 (contenuto DVR)

Cosa include il supporto MODI®

  • Sopralluogo tecnico in azienda per l’analisi delle lavorazioni e dei rischi presenti
  • Redazione del DVR secondo i criteri dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008
  • Valutazione di tutti i rischi: fisici, chimici, ergonomici, organizzativi e specifici
  • Definizione delle misure di prevenzione e protezione e del programma di miglioramento
  • Individuazione delle mansioni esposte a rischi particolari
  • Aggiornamento del DVR in caso di variazioni organizzative, nuovi rischi o infortuni
  • Assistenza continuativa nella gestione degli adempimenti in materia di sicurezza
DVR come strumento operativoUn DVR efficace non è infatti un documento statico. Deve essere invece coerente con l’organizzazione reale, aggiornato nel tempo e usato attivamente per ridurre i rischi e pianificare gli interventi correttivi.
Come operiamo

Come lavoriamo sulla valutazione dei rischi

1

Sopralluogo e raccolta dati

Prima di tutto, effettuiamo una visita tecnica in azienda per osservare le lavorazioni, le attrezzature, le sostanze e il layout degli ambienti: è la base indispensabile per una valutazione reale e non generica.
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Analisi dei rischi

Successivamente, identifichiamo e valutiamo tutti i rischi presenti: fisici, chimici, biologici, ergonomici, da stress lavoro-correlato, specifici per mansione e settore produttivo.
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Redazione del DVR

In seguito, stendiamo il documento con i criteri adottati, le misure attuate, il programma di miglioramento, i ruoli, le responsabilità e l’individuazione delle mansioni a rischio specifico.
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Valutazioni specifiche

Inoltre, integriamo il documento con le valutazioni di rischio specifico: stress lavoro-correlato, MMC, rumore, vibrazioni, agenti chimici, rischio incendio e altri.
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Firma e validazione

Il DVR viene quindi firmato dal Datore di Lavoro, dall’RSPP e, ove previsto, dal Medico Competente: tutti gli attori del sistema di prevenzione sono così coinvolti.
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Aggiornamento nel tempo

Infine, il DVR va aggiornato quando cambiano organizzazione, processi, attrezzature, sostanze o layout, oppure in seguito a infortuni, near miss o indicazioni della sorveglianza sanitaria.
FAQ

Domande frequenti

Di seguito trovi le risposte alle domande più comuni sul Documento di Valutazione dei Rischi, sugli obblighi normativi e sul processo di redazione e aggiornamento.
Il DVR è obbligatorio anche con un solo lavoratore?
Sì. L’obbligo scatta infatti anche con un solo lavoratore, indipendentemente dal tipo di contratto. Non esistono quindi soglie minime sotto le quali il DVR può essere evitato.
Rif.: art. 17 e art. 28 D.Lgs. 81/2008
Ogni quanto deve essere aggiornato il DVR?
Non esiste una scadenza fissa. Il DVR deve essere infatti aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni aziendali o emergono nuovi rischi. È inoltre opportuno effettuare una revisione periodica anche in assenza di modifiche evidenti.
Rif.: art. 29, c. 3, D.Lgs. 81/2008
Chi può redigere il DVR?
Il Datore di Lavoro è il responsabile finale del DVR e deve firmarlo. Per la redazione, però, può avvalersi dell’RSPP (interno o esterno), di consulenti qualificati e del Medico Competente ove nominato.
Cosa succede se il DVR manca o non è aggiornato?
L’assenza o l’inadeguatezza del DVR comporta sanzioni rilevanti a carico del Datore di Lavoro. Espone inoltre l’azienda a responsabilità civili e penali in caso di infortuni e, infine, a conseguenze negative durante le verifiche ispettive.
Rif.: art. 55 D.Lgs. 81/2008
Il DVR comprende anche le valutazioni di rischio specifico?
Il DVR è il documento principale che raccoglie la valutazione di tutti i rischi. Per alcune tipologie, però, la normativa prevede valutazioni specifiche separate o integrate: per esempio stress lavoro-correlato, MMC, rumore, vibrazioni, agenti chimici, cancerogeni, biologico, ATEX e altri. MODI® supporta quindi sia il DVR generale sia le valutazioni specifiche.
MODI® può supportare la redazione e l’aggiornamento del DVR?
Sì. MODI® affianca infatti le aziende con sopralluoghi tecnici, analisi dei rischi, redazione e aggiornamento del DVR e delle valutazioni specifiche, assistenza continuativa e, infine, supporto in occasione di controlli ispettivi.

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