Incarico RSPP in Esterno

Sicurezza sul lavoro · D.Lgs. 81/2008 artt. 17 e 31-35

RSPP in esterno Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo indelegabile di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
MODI® ha Consulenti con incarico di RSPP esterno presso aziende del Veneto e del nord est.
Offre un supporto professionale continuativo calibrato sul settore e sulla struttura dell’organizzazione.

D.Lgs. 81/2008 artt. 17 e 31-35Obbligo non delegabileRSPP esterno qualificatoAccordo Stato-Regioni 17/04/2025
 
RSPP e ASPP in esterno – MODI Network consulenza sicurezza sul lavoro Veneto
 
Quadro normativo

Il ruolo del RSPP e gli obblighi del Datore di Lavoro

Il RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è una figura obbligatoria in ogni organizzazione. L’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 individua infatti la designazione del RSPP tra gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro. L’omessa designazione, di conseguenza, comporta conseguenze sanzionatorie penali rilevanti.

I compiti del RSPP e il quadro degli artt. 31-35

Il RSPP ricopre un ruolo tecnico e organizzativo centrale: analizza i rischi, propone misure di miglioramento, collabora con il Datore di Lavoro e supporta la gestione delle procedure di sicurezza. Gli artt. 31-35 del D.Lgs. 81/2008, inoltre, disciplinano il Servizio di Prevenzione e Protezione, i requisiti formativi e i compiti di tutte le figure coinvolte.

D.Lgs. 81/2008Art. 17 · Artt. 31-35 · Art. 34 e Allegato II

Cosa include il servizio RSPP esterno MODI®

  • Assunzione formale dell’incarico di RSPP con nomina ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 81/2008
  • Sopralluogo tecnico iniziale e analisi dei rischi presenti in azienda
  • Collaborazione alla redazione e all’aggiornamento del DVR
  • Gestione delle scadenze normative e degli adempimenti periodici in materia di sicurezza
  • Supporto nella formazione dei lavoratori e delle altre figure della sicurezza
  • Presidio continuativo con staff tecnico multisettoriale, aggiornato alle evoluzioni normative
  • Affiancamento in caso di visite ispettive e gestione delle non conformità rilevate
Staff tecnico specializzato e multisettorialeAffidarsi a MODI® consente di avere un intero staff tecnico costantemente aggiornato, con competenze su tutti i macrosettori ATECO, azzerando i costi di formazione continua interna e garantendo un presidio strutturato degli adempimenti.
Come operiamo

Il percorso di attivazione del servizio RSPP

1

Analisi del contesto aziendale

Prima di tutto, verifichiamo il settore ATECO, il numero di lavoratori, le lavorazioni svolte e gli adempimenti già in essere, per individuare il profilo di rischio e le priorità di intervento.
2

Nomina formale e contratto di servizio

Successivamente, redigiamo e sottoscriviamo la lettera di nomina del RSPP ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/2008, con definizione delle attività, delle modalità operative e del programma di presidio.
3

Sopralluogo tecnico iniziale

In seguito, effettuiamo una visita in azienda per osservare direttamente gli ambienti di lavoro, le attrezzature, le sostanze utilizzate e l’organizzazione del lavoro: è la base essenziale per una valutazione dei rischi reale.
4

DVR e valutazioni specifiche

Inoltre, collaboriamo alla redazione o all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e delle valutazioni specifiche richieste dalla normativa per il settore di appartenenza.
5

Formazione e figure della sicurezza

Supportiamo poi l’organizzazione dei corsi obbligatori per lavoratori, dirigenti, preposti, RLS e altre figure della sicurezza, in linea con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
6

Presidio continuativo e aggiornamenti

Infine, monitoriamo le scadenze, gestiamo gli adempimenti periodici, aggiorniamo il DVR in caso di variazioni e garantiamo supporto operativo durante tutto l’anno, non solo in sede di audit o controllo.
FAQ

Domande frequenti

Di seguito trovi le risposte alle domande più comuni su RSPP, ASPP, obblighi normativi e servizio di RSPP esterno con MODI®.
Il RSPP è obbligatorio in tutte le aziende?
Sì. Il Datore di Lavoro deve sempre organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione e designare il relativo Responsabile. Non esistono infatti soglie dimensionali o settoriali che esentino dall’obbligo: la modalità concreta di organizzazione del servizio cambia in base alla struttura aziendale, ma la figura del RSPP non può mai essere ignorata.
Rif.: art. 17 e artt. 31-35 D.Lgs. 81/2008
Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente il ruolo di RSPP?
Sì, ma solo nei casi e nei limiti dimensionali previsti dall’art. 34 e dall’Allegato II del D.Lgs. 81/2008 (ad esempio, aziende artigiane o industriali fino a 30 addetti, commerciali o del terziario fino a 20 addetti). Non si tratta quindi di una scelta libera: occorre verificare che l’attività rientri nei casi consentiti e che il Datore di Lavoro abbia completato la formazione obbligatoria e i successivi aggiornamenti, anche alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Rif.: art. 34 e Allegato II D.Lgs. 81/2008
Qual è la differenza tra RSPP e ASPP?
Il RSPP (Responsabile) coordina infatti l’intero impianto di prevenzione e protezione aziendale, assumendosi la responsabilità tecnica delle proposte formulate al Datore di Lavoro. L’ASPP (Addetto), invece, è una figura di supporto che collabora con il RSPP nello svolgimento delle attività operative di gestione della sicurezza, ma non ricopre il ruolo di coordinamento del servizio. In aziende complesse o con più sedi, il servizio può essere composto da un RSPP e uno o più ASPP.
La nomina del RSPP esterno esonera il Datore di Lavoro dalle sue responsabilità?
No. La nomina del RSPP — interno o esterno — è infatti un obbligo indelegabile del Datore di Lavoro. Il RSPP svolge un ruolo di consulenza e supporto tecnico, ma la responsabilità giuridica ultima della salute e sicurezza in azienda rimane in capo al Datore di Lavoro. La nomina di un RSPP esterno qualificato, quindi, riduce il rischio operativo e normativo, ma non trasferisce la responsabilità legale.
Cosa rischia il Datore di Lavoro in caso di mancata nomina del RSPP?
La mancata designazione del RSPP costituisce infatti una violazione penale grave di un obbligo indelegabile (art. 17). Comporta sanzioni che prevedono l’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da circa 3.550 a oltre 9.100 euro, oltre al rischio di sospensione dell’attività imprenditoriale da parte degli organi di vigilanza.
Rif.: art. 17 e art. 55, comma 1, lett. b, D.Lgs. 81/2008
L’Accordo Stato-Regioni del 2025 cambia i corsi per RSPP e le figure della sicurezza?
Sì. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha infatti un impatto rilevante sull’organizzazione dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro: ridefinisce durate, contenuti e modalità di erogazione dei corsi per RSPP, ASPP, datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP e altre figure. Corsi, aggiornamenti e verifica dei requisiti, quindi, devono essere allineati alla disciplina attualmente applicabile e non gestiti con schemi datati.

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