Modello 231 e incarico ODV
Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 possono essere rilevanti: multe, interdizioni, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, perdita di finanziamenti e, nei casi più gravi, commissariamento. L’ente può quindi evitare la responsabilità solo se dimostra di aver adottato e concretamente attuato un Modello efficace e un Organismo di Vigilanza che ha svolto il proprio ruolo. Per questo motivo MODI® può assumere direttamente l’incarico di ODV.

Un Modello efficace, non solo formale
I tribunali hanno più volte chiarito che ciò che conta è l’efficacia reale del sistema, non la sola esistenza del documento. Un Modello adottato ma non applicato, non aggiornato oppure con un ODV inattivo non costituisce infatti esimente: di conseguenza, l’ente rimane esposto alle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.
L’Organismo di Vigilanza: requisiti e ruolo
L’Organismo di Vigilanza (ODV) è la figura prevista dagli artt. 6-7 del D.Lgs. 231/2001 per vigilare sull’efficace attuazione e sull’osservanza del Modello. Deve quindi avere autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione. MODI® può inoltre assumere direttamente questo incarico in qualità di ODV esterno.
Reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 (principali categorie)
- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati informatici e trattamento illecito dei dati
- Criminalità organizzata e reati transnazionali
- Reati societari e di mercato
- Salute e sicurezza sul lavoro
- Reati ambientali
- Riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione