Rischio biologico – Aggiornamento del DVR e misure di prevenzione

Sicurezza sul lavoro · D.Lgs. 81/2008 Titolo X

Rischio biologico
e aggiornamento DVR

Il rischio biologico non è esclusivo degli ambienti ospedalieri. Può riguardare infatti lavorazioni con contatto con il pubblico, pulizie, gestione rifiuti, assistenza alla persona, manutenzioni e qualsiasi contesto in cui esiste la possibilità di esposizione ad agenti biologici. In questi casi, di conseguenza, il Datore di Lavoro è tenuto a valutare il rischio in modo specifico e a documentarlo nel DVR.

D.Lgs. 81/2008 Titolo XTutti i settori espostiValutazione specifica DVRAgenti biologici Gruppi 1-4
Valutazione rischio biologico aggiornamento DVR – MODI Network consulenza sicurezza
Quadro normativo

Un rischio spesso sottovalutato fuori dal settore sanitario

Il Titolo X del D.Lgs. 81/2008 disciplina la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti biologici. Gli agenti, infatti, sono classificati in quattro gruppi in base alla probabilità di causare infezioni, alla gravità e alla disponibilità di misure profilattiche e terapeutiche.

Quando il DVR deve contenere una valutazione specifica

Il rischio biologico può riguardare molte attività: contatto con il pubblico, pulizie e sanificazioni, gestione rifiuti, assistenza domiciliare, manutenzioni, lavorazioni con materiali organici. Se questo rischio è presente o potenzialmente presente, quindi, il DVR deve contenere una valutazione specifica e aggiornata. Un documento generico, infatti, non è sufficiente.

D.Lgs. 81/2008Titolo X — Esposizione ad agenti biologici

Una valutazione corretta consente di:

  • Identificare correttamente gli agenti biologici presenti o potenzialmente presenti
  • Definire misure igieniche, organizzative e procedurali adeguate
  • Selezionare i DPI appropriati per mansione ed esposizione
  • Stabilire le modalità di sorveglianza sanitaria con il Medico Competente
  • Documentare le scelte aziendali e ridurre il rischio di responsabilità
  • Aggiornare il DVR con una valutazione tecnica specifica e tracciabile
Supporto operativo, non solo documentaleMODI® supporta le aziende nella definizione concreta delle procedure, nell’organizzazione delle misure igieniche, nella scelta dei DPI e, infine, nel coordinamento con le figure della sicurezza e il Medico Competente.
Come operiamo

Il percorso di valutazione del rischio biologico

1

Analisi delle lavorazioni e degli ambienti

Prima di tutto, verifichiamo le attività svolte, gli ambienti di lavoro e le mansioni esposte. Identifichiamo quindi gli agenti biologici presenti o potenzialmente presenti in base al contesto operativo specifico dell’azienda.

2

Valutazione del rischio e aggiornamento DVR

Successivamente, classifichiamo il rischio biologico, definiamo il livello di esposizione e integriamo il Documento di Valutazione dei Rischi con una valutazione tecnica specifica, documentata e coerente con il Titolo X del D.Lgs. 81/2008.

3

Misure operative e gestione del rischio

Infine, definiamo le procedure igieniche, le misure organizzative, la selezione dei DPI, i protocolli di sanificazione, l’informazione ai lavoratori e, se necessario, l’attivazione della sorveglianza sanitaria con il Medico Competente.

FAQ

Domande frequenti

Di seguito trovi le risposte alle domande più comuni sulla valutazione del rischio biologico, sugli obblighi normativi e sull’aggiornamento del DVR.

Il rischio biologico riguarda solo ospedali e strutture sanitarie?
No. Il rischio biologico può riguardare infatti molte attività: contatto con il pubblico, pulizie e sanificazioni, gestione rifiuti, assistenza domiciliare, manutenzioni, lavorazioni con materiali organici e qualsiasi contesto in cui esiste la possibilità di esposizione ad agenti biologici o di diffusione del contagio. Il Datore di Lavoro, quindi, deve verificare caso per caso se il rischio è presente nella propria realtà produttiva.
Rif.: Titolo X D.Lgs. 81/2008
Il DVR deve essere aggiornato per il rischio biologico?
Sì. Se il rischio biologico è presente nell’attività aziendale, il DVR deve contenere infatti una valutazione specifica e aggiornata. Un documento generico, o che non tenga conto delle lavorazioni concrete, non è sufficiente. L’aggiornamento, inoltre, è necessario anche in caso di variazione delle attività, delle mansioni o delle condizioni operative.
Rif.: art. 28 e art. 29 D.Lgs. 81/2008 — Titolo X
Il Medico Competente deve sempre essere coinvolto?
Non automaticamente. Il coinvolgimento del Medico Competente dipende infatti dal livello di rischio biologico accertato, dalla classificazione degli agenti e dagli obblighi normativi specificamente applicabili. In presenza di rischio biologico documentato, però, la sorveglianza sanitaria è spesso necessaria e deve essere programmata in coerenza con la valutazione del DVR.
Cosa include concretamente la valutazione del rischio biologico?
La valutazione comprende: analisi delle lavorazioni e degli ambienti, identificazione degli agenti biologici potenzialmente presenti, stima del livello di esposizione e definizione delle misure di prevenzione e protezione. Le misure, inoltre, possono includere procedure igieniche e operative, misure organizzative, selezione dei DPI, protocolli di sanificazione e, se necessario, sorveglianza sanitaria specifica.
MODI® supporta anche la parte operativa, non solo documentale?
Sì. L’intervento non si limita infatti alla produzione o revisione del DVR. MODI® supporta le aziende nella definizione concreta delle procedure igieniche, nella scelta dei DPI, nella gestione degli accessi, nei protocolli di sanificazione e nel coordinamento con le figure della sicurezza e il Medico Competente, garantendo quindi coerenza tra documentazione e prassi operative reali.

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