Stress da lavoro correlato – il tuo DVR regge un’ispezione INAIL nel 2026?”

Valutazione stress lavoro correlato

Stress organizzativo e benessere aziendale

La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è un obbligo di legge ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e deve essere integrata nel DVR. MODI® supporta le aziende nella gestione completa del processo.

Art. 28 D.Lgs. 81/08 Complementare al DVR Strumenti INAIL Azioni di miglioramento
Infografica valutazione stress lavoro correlato – MODI® Network
Inquadramento normativo

Non un adempimento formale: uno strumento operativo

La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato rientra tra gli obblighi del Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e deve essere complementare al DVR. Non si tratta di un’analisi teorica: l’azienda deve esaminare in modo strutturato i fattori organizzativi, gestionali e relazionali che possono incidere sul benessere delle persone — carichi di lavoro, turnazioni, comunicazione interna e ruolo dei responsabili.

D.Lgs. 81/2008 Art. 28, comma 1 — obbligo per tutti i datori di lavoro

Se impostata correttamente, consente di:

  • Ridurre le criticità organizzative e i conflitti interni
  • Migliorare il clima aziendale e la coesione dei team
  • Prevenire situazioni di disagio e potenziale contenzioso
  • Aumentare produttività ed efficienza operativa
Il supporto MODI® Analisi preliminare, compilazione strumenti INAIL, interpretazione dei risultati e aggiornamento del DVR con indicazioni operative concrete.
Come operiamo

Il percorso di valutazione

1

Analisi preliminare degli indicatori

Raccolta delle informazioni organizzative e verifica degli indicatori aziendali oggettivi: assenze, turnover, infortuni, ricorso alla cassa integrazione, gestione dei turni e procedimenti disciplinari.
2

Valutazione dei fattori di rischio

Esame strutturato dei fattori di contenuto (carichi, orari, autonomia) e di contesto (ruoli, comunicazione interna, cultura aziendale, rapporti interpersonali) con gli strumenti previsti dall’INAIL.
3

Piano di miglioramento e DVR

Definizione di misure correttive documentate, aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e monitoraggio nel tempo dell’efficacia degli interventi adottati.
FAQ

Domande frequenti

Le risposte alle domande più comuni sulla valutazione dello stress lavoro-correlato, sugli obblighi normativi e sul processo operativo.
La valutazione dello stress lavoro-correlato è obbligatoria?
Sì. Il D.Lgs. 81/2008, all’art. 28 comma 1, impone al Datore di Lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riconducibili allo stress lavoro-correlato. L’obbligo si applica a prescindere dal settore, dalla dimensione aziendale e dal numero di dipendenti. La valutazione deve essere documentata nel DVR.
📋 Rif. normativo: art. 28, c. 1, D.Lgs. 81/2008 — Accordo Europeo 8 ottobre 2004
Riguarda anche le piccole aziende?
Sì. Non esiste alcuna soglia minima di lavoratori: la valutazione è dovuta da tutte le aziende, incluse quelle con un solo dipendente. Il legislatore non prevede esoneri dimensionali per questo specifico rischio, che per sua natura può manifestarsi in qualsiasi contesto lavorativo.
Chi deve essere coinvolto nel processo valutativo?
Il processo deve coinvolgere le principali figure del sistema di prevenzione aziendale:
  • Datore di Lavoro — responsabile della valutazione e delle misure adottate
  • RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) — coordina il processo tecnico
  • Medico Competente — apporta il contributo sanitario e sorveglia la salute
  • RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) — deve essere consultato prima della valutazione
Il coinvolgimento dei lavoratori, pur non sempre obbligatorio nella fase iniziale, è determinante nella valutazione approfondita e contribuisce all’efficacia degli interventi correttivi.
Con quale frequenza va aggiornata la valutazione?
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato deve essere sottoposta a revisione periodica, indicativamente con cadenza biennale o triennale, nonché in occasione di modifiche rilevanti dell’assetto organizzativo, dei processi lavorativi o dell’insorgenza di nuovi elementi di rischio. L’aggiornamento è necessario per garantire il mantenimento dell’efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate, assicurandone la coerenza con le condizioni operative e organizzative effettivamente presenti in azienda.
📋 Obbligo di riesame: art. 29, c. 3, D.Lgs. 81/2008
Cosa si valuta concretamente? Fattori di contenuto e di contesto
La valutazione si articola su due livelli complementari:
  • Fattori di contenuto del lavoro: carichi e ritmi di lavoro, orari e turnazioni, grado di autonomia, varietà dei compiti, qualità dell’ambiente fisico
  • Fattori di contesto lavorativo: cultura e funzioni organizzative, ruolo nell’organizzazione, sviluppo di carriera, rapporti interpersonali con superiori e colleghi, interfaccia lavoro-famiglia
Gli strumenti di rilevazione utilizzati da MODI® seguono le indicazioni metodologiche della Commissione Consultiva Permanente e i format validati dall’INAIL.
Cosa succede se la valutazione non viene effettuata?
L’omissione della valutazione dello stress lavoro-correlato nel DVR configura una violazione dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008. Le sanzioni previste a carico del Datore di Lavoro comprendono l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda, con possibile aggravante in caso di infortuni o malattie professionali riconducibili al rischio non valutato. Oltre al profilo sanzionatorio, un’organizzazione che non presidia questo rischio si espone a un deterioramento del clima interno, a un aumento del turnover e a potenziali contenziosi.